Statuto dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE I BEER YOU
Sez. 1 – Denominazione, Sede e Scopo
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “I BEER YOU”, da ora in avanti
chiamata semplicemente associazione. La durata dell’associazione è illimitata ed il suo eventuale
scioglimento è regolato secondo gli art. 25 e 26, Sez. 6 del presente statuto.
Art. 2 - L’associazione ha sede legale presso il domicilio del suo Presidente, vicolo Clementi 63,
in Roma. Successivamente potrà essere spostata in altro luogo che il Consiglio Direttivo potrà
deliberare.
Art. 3 - L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano previsti dalla legge.
Art. 4 – L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
- l’accrescimento culturale dei propri associati e la promozione della cultura della birra artigianale e di qualità, anche attraverso l’istituzione di un connubio tra la cultura birraria e quella enologica-gastronomica, rispolverando il piacere, fisico e spirituale, che ne deriva;
- la divulgazione delle tecniche per la birrificazione artigianale (home brewing);
- la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno; l’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
- la promozione delle attività istituzionali, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;
- la costruzione di un impianto, all’interno dello spazio di libero incontro, per la realizzazione artigianale di birra sia per fini didattici, al fine di migliorare le conoscenze dei soci, sia per uso e consumo personale dei soci stessi:
- l’Associazione si riserva inoltre di creare sezioni della stessa in altre città o regioni del territorio nazionale e uno spazio adibito alla raccolta di materiale attinente al mondo birrario e a quello che concerne il suo collezionismo.
Sez. 2 – Organi dell’Associazione
Art. 5 – Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il
Presidente; d) Il Vicepresidente; e) Il Segretario, f) Il Tesoriere.
Art. 6 – L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al
momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere fatta almeno
dieci giorni prima della riunione per sms, email o altro mezzo informatico idoneo contenente i
punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea e dell’eventuale Assemblea di
seconda convocazione. L’assemblea può essere tenuta anche telematicamente.
Art. 7 - L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno. Essa,
presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; b) approva il rendiconto
economico finanziario annuale; c) elegge i membri del Consiglio Direttivo; d) delibera su tutte le
questioni attinenti alla gestione sociale; e) approva le modifiche dello statuto.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee
dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.
Art. 8 – In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte
le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede espressamente
maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti
su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali il Regolamento prevede
espressamente maggioranze diverse.
Art. 9 – Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia
richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio
del voto singolo di ogni associato. Non è ammessa la rappresentanza o il voto per delega.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di
cinque, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non
eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri
componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al
voto. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il parere
del presidente.
Il Consiglio Direttivo :
redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea dei soci;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 12 – Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione
e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo;
sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente o a un delegato tra i
consiglieri.
Art. 13 - Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra
i suoi membri e restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Segretatio redige i programmi
annuali e li sottopone al consiglio Direttivo. Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni: tiene
aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà
avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
Art. 14 – Qualora le varie attività svolte all’interno dell’associazione impongano la costituzione di
organi o figure aggiuntive, spetterà al Consiglio Direttivo la loro relativa costituzione e la nomina
dei soci preposti alle cariche dei nuovi organi.
Sez. 3 – Soci
Art. 15 – Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità
del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il
raggiungimento delle stesse.
Art. 16 – Per essere ammessi a socio è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età e
presentare all’assemblea domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti
modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza,
compilare la scheda associativa e dichiarare di attenersi al presente Regolamento ed alle
deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non
ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio
Direttivo stesso il quale, nel suo primo incontro, si pronuncerà in modo definitivo.
Art. 17 - I soci ,all’atto dell’ammissione, hanno diritto a ricevere la tessera sociale di validità di un
anno, e sono tenuti al versamento della quota sociale annuale che permette di usufruire di tutte
le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione,
nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Il socio è tenuto anche al pagamento di
eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Art. 18 – La quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e dovrà essere
versata dal socio in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo
associativo annuale.
Art. 19 – I soci possono venire espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese
dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato
motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall’assemblea a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova
quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le
modalità di cui all’art. 28 del presente statuto.
Art 20 – Possono divenire soci onorari tutti coloro che hanno raggiunto particolari meriti nel
campo birrario sia per l’attività scientifica sia per la diffusione della cultura birraria o coloro che
hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell’associazione. I soci onorari, su proposta
libera di qualsiasi socio, sono nominati dal Consiglio Direttivo, sono esclusi dal pagamento della
quota associativa annuale, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire
cariche elettive.
Sez. 4- Patrimonio dell’Associazione
Art. 21 – Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b) dai contributi
annuali e straordinari degli associati; c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) da tutti gli
altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il
perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 22 – Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione
non sono rimborsabili in nessun caso.
Sez. 5 – Rendiconto Economico Finanziario
Art. 23 – Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea
per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede
di riunione ordinaria.
Art. 24 – Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria,
oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro
disposizione per le successive consultazioni.
Sez. 6 – Scioglimento dell’Associazione
Art. 25 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei soci
fondatori.
Art. 26 – In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla
liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Sez. 7 – Disposizioni Finali
Art. 27 – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla
normativa vigente in materia.
Sez. 8 – Controversie
Art. 28 – Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’associazione e/o i suoi organi
saranno sottoposte alla competenza di 3 arbitri nominati dall’assemblea che giudicheranno senzaformalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.